Con la pubblicazione della Risoluzione 183332 dell´11 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito alcuni aspetti in merito alla possibilità di intraprendere un´attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico per quei soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono però dettaglianti ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio tra cui Artigiani e Imprenditori Agricoli.
Nel caso di Impresa Artigiana, non esiste l’obbligo di presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’artigiano, persona fisica o giuridica, intende avviare l´attività. L´ impresa artigiana può quindi vendere i propri prodotti on-line senza sottostare ad alcun adempimento. (art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 114/1998);
Al contrario, l’azienda agricola che intende vendere in internet, può iniziare l’attività contestualmente all’ invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’impresa con la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. (art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 228/2001).